Art. 22 — Interventi urgenti
Nei casi di necessita' e urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con ((le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1)), nei limiti delle risorse ivi previste. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2024, N. 168)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2025
