Disposizioni

Art. 22 — Interventi urgenti

Nei casi di necessita' e urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con ((le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1)), nei limiti delle risorse ivi previste. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2024, N. 168)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2025

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urn:nir:stato:legge:2016-07-21;145~art22 · fonte su Normattiva