Art. 4 — Gestione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede allo sviluppo e all'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica e alle conseguenti attivita' di manutenzione e aggiornamento della medesima infrastruttura. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Testo vigente dal 25 luglio 2025
