Art. 5
Il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il cui coniuge presta servizio all'estero in qualita' di funzionario internazionale ai sensi della presente legge, puo' chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per il suo trasferimento nella medesima localita'. Al personale del comparto scuola non si applica l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1980, n. 26. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni, nel corso dei quali i medesimi soggetti non hanno diritto al trattamento economico. Il periodo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata, il cui coniuge presta servizio all'estero in qualita' di funzionario internazionale ai sensi della presente legge, e' tenuto, su richiesta del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico. La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente alle imprese private con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento in aspettativa per ogni cinquanta dipendenti. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3 ha una durata minima di un anno e massima di tre anni. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, fermi restando i limiti alla facolta' di procedere ad assunzioni previsti dalla normativa vigente. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque fatte salve eventuali misure di maggior favore per i dipendenti, contenute nei contratti collettivi di lavoro.
Testo vigente dal 30 dicembre 2010
