Art. 14 — Cumulo di indennità
Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennita' previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.
Testo vigente dal 7 novembre 1989
