Art. 3 — Nuovi importi degli assegni per cumulo d'infermità
A decorrere dal 1› maggio 1990 gli importi annui dell'assegno per cumulo di infermita' in atto previsti dalla tabella F, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato II alla presente legge.
Testo vigente dal 7 gennaio 1991
