Art. 2 — Nuovi importi delle indennità di assistenza e di accompagnamento
A decorrere dal 1› maggio 1990, gli importi mensili delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti dai commi quinto e sesto dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, gia' sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come sostituiti dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dalla legge per i sottoindicati invalidi di guerra, sono aumentati:
- a)per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), affetti anche da mancanza dei due arti superiori o inferiori o da sordita' bilaterale ovvero che per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, ed invalidi ascritti alla lettera A, n. 2), da L. 2.236.529 a L. 2.563.529;
- b)per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo, da L. 1.491.019 a L. 1.709.019;
- c)per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 1), da L. 994.013 a L. 1.139.013;
- d)per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 2), da L. 497.006 a L. 569.006. A decorrere dal 1› maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordita' assoluta permanente, oppure la perdita funzionale dei due arti superiori o inferiori, fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi, sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 3.000.000. A decorrere dal 1› maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per cause di guerra anche la perdita di un arto, fino al limite di una mano o di un piede, o la sua perdita funzionale sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 1.500.000. I benefici previsti dai commi 2 e 3 sono concessi su domanda degli interessati.
Testo vigente dal 7 gennaio 1991
