L'articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e' sostituito dal seguente: "Per esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico puo' essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio. Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o ad esigenze di servizio, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, puo' essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta, rispettivamente, la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalita' di cui al precedente comma, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, puo' essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, spetta al personale una indennita', non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennita' di missione nelle misure previste per la stessa categoria o qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Le norme di cui ai precedenti commi primo e quarto si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le Speciali piu' favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono. Le disposizioni di attuazione dei commi primo e quinto del presente articolo sono emanate con le modalita' di cui all'articolo 10, terzo comma, della presente legge".

Testo vigente dal 4 gennaio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797~art42 · fonte su Normattiva