Disposizioni

Art. 41 — Valutazione del servizio fuori ruolo e pensione ripartita

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al personale dei ruoli degli uffici locali che cessi dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne i servizi resi allo Stato, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 157 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia o a fondi sostitutivi. Nei casi di passaggio, con o senza soluzione di continuita', del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, il trattamento di quiescenza e' corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'Istituto postelegrafonici ed e' considerato a totale carico dell'amministrazione statale o dell'Istituto stesso, come se il dipendente fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato al fondo pensioni gestito dallo Stato o a quello dell'Istituto postelegrafonici. I rapporti finanziari fra i due fondi pensioni sono regolati a norma dell'articolo 115 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Si applica, in quanto compatibile, il disposto degli articoli 151, 152 e 153 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

Testo vigente dal 7 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-25;355~art41 · fonte su Normattiva