L'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente: "Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di eta' o per infermita' non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo". L'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente: "La vedova del dipendente statale deceduto in attivita' di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilita'; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purche' il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo". Le disposizioni di cui a commi precedenti si applicano per le cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 7 maggio 1976

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 671/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    È espressione della discrezionalità legislativa il progressivo miglioramento dei trattamenti previdenziali, da attuare con gradualità di passaggi e quando un'innovazione legislativa al riguardo non è, in sé irrazionale, la fissazione di un momento temporale di decorrenza è inevitabile, non puo'essere precluso al legislatore il potere di adeguare la disciplina giuridica agli sviluppi della realtà socio-economica in cui questa è destinata a calarsi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, u.c., L. 29 aprile 1976 n. 177 denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto limitando alle cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della legge medesima la riduzione da 20 a 15 anni, determinerebbe disparità di trattamento fra quanti hanno cessato il servizio rispettivamente primo o dopo l'entrata in vigore della menzionata legge). - cfr. S.nn. 46/1979, 349/1985, O.n. 92/1987, S.n. 132/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 27 Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza · Art. 42 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;177~art27 · fonte su Normattiva