Art. 42 — Posizione tributaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)
Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche per gli esercizi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988. La disposizione di cui al comma 1 non comporta restituzione di somme per pagamenti gia' effettuati.
Testo vigente dal 7 novembre 1989
