Disposizioni

Art. 42 — Posizione tributaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)

Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche per gli esercizi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988. La disposizione di cui al comma 1 non comporta restituzione di somme per pagamenti gia' effettuati.

Testo vigente dal 7 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-25;355~art42 · fonte su Normattiva