Per le spese di assistenza sanitaria derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 e' autorizzata la spesa di lire 38 milioni per l'anno 1991 e di lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attivita' dei girovaghi". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1991-12-23;423~art6 · fonte su Normattiva