Art. 7
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 25.000 milioni per l'anno 1991 e a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli accantonamenti "Interventi a favore dei minori" e "Fondo a sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni meridionali a favore dei minori". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 23 luglio 1991
