Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Costituzione catasto del demanio marittimo".
Testo vigente dal 18 febbraio 1991
