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La riassunzione dei medici, chirurghi e veterinari, dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici, prevista dal regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e la ricostruzione della loro carriera a mente del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e' ammessa anche nei casi in cui il sanitario vincitore di un concorso possa dimostrare che fu dichiarato decaduto dallo stesso e non fu nominato nel posto esclusivamente per cattiva condotta politica o comportamento contrario al regime fascista. La domanda di riammissione in servizio dovra' essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Tale riammissione dovra' avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 1 giugno 1954 al 22 dicembre 2008
