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I medici, chirurghi e veterinari assunti in servizio in virtu' dell'articolo precedente o che si trovino gia' riassunti per effetto del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, o comunque, perche' furono allontanati dal servizio per comportamento contrario al regime fascista vanno riconfermati nel posto e nel grado che attualmente detengono a far tempo dal giorno della nomina dei vincitori dei concorsi per i posti della categoria a cui appartengono e per un tempo pari a quello intercorso dall'allontanamento dal servizio o dalla decadenza dal concorso alla riassunzione, salvo che nel frattempo non raggiungano il limite dei 65 anni di eta'. Tali sanitari, ove i posti di ruolo fossero gia' stati messi a concorso o comunque siano occupati da altri, saranno tenuti in soprannumero. Ove fosse intercorso provvedimento di licenziamento per far posto ai vincitori dei nuovi concorsi, gli interessati saranno riassunti in servizio su loro domanda.
Testo in vigore dal 1 giugno 1954 al 22 dicembre 2008
