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Ai concorsi di qualunque grado per medici, chirurghi, o veterinari presso gli Enti locali che saranno banditi dopo la promulgazione della presente legge e a quelli banditi e non ancora espletati, ove fosse stata presentata domanda di ammissione, i perseguitati politici dal fascismo saranno ammessi indipendentemente dal limite di eta' e per tanti anni, a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, quanti furono gli anni decorsi dalla data di bando di concorso al quale il candidato puo' attestare con dichiarazione dell'Amministrazione che bandi' il concorso, di non aver potuto partecipare, sino alla data di pubblicazione del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, salvo che non intervenga il limite dei 65 anni di eta'.

Testo in vigore dal 1 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1954-05-15;232~art3 · fonte del testo