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In caso di morte del medico, chirurgo o veterinario, cui sia applicabile la presente legge, la vedova, sempre che coesistano le altre condizioni volute dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, ha diritto alla pensione qualunque era l'eta' del sanitario all'atto del matrimonio e anche se il matrimonio avvenne dopo la cessazione del rapporto di impiego o durante il godimento della pensione.

Testo in vigore dal 1 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-05-15;232~art5 · fonte del testo