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Nel caso di aggravamento di infermita' per la quale sia gia' stato concesso il trattamento privilegiato ordinario e' elevato da cinque a dieci anni il termine perentorio, entro il quale il titolare puo' far valere i suoi maggiori diritti. Le domande di aggravamento prodotte entro il termine di dieci anni di cui al precedente comma, ma prima della entrata in vigore della presente legge, sulle quali non sia ancora intervenuta pronuncia definitiva da parte dell'Amministrazione, sono da ritenersi valide ad ogni effetto, ancorche' fosse scaduto alla data di presentazione delle domande medesime il termine di cinque anni previsto dalle disposizioni vigenti a tale data.
Testo in vigore dal 14 maggio 1951 al 12 giugno 1965
