Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1965 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1965, n. 488.
Abrogato dal 12 giugno 1965
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Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1965, n. 488.
Abrogato dal 12 giugno 1965
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1951 al 12 giugno 1965. 104 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di aggravamento di infermita' per la quale sia gia' stato concesso il trattamento privilegiato ordinario e' elevato da cinque a dieci anni il termine perentorio, entro il quale il titolare puo' far valere i suoi maggiori diritti. Le domande di aggravamento prodotte entro il termine di dieci anni di cui al precedente comma, ma prima della entrata in vigore della presente legge, sulle quali non sia ancora intervenuta pronuncia definitiva da parte dell'Amministrazione, sono da ritenersi valide ad ogni effetto, ancorche' fosse scaduto alla data di presentazione delle domande medesime il termine di cinque anni previsto dalle disposizioni vigenti a tale data.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1965, N. 488
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-05-04;306~art12 · fonte del testo