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L'assegno suppletivo di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e' elevato da L. 90.000 a lire 150.000 annue. Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e della determinazione della sua misura, gli importi di L. 264.000, L. 252.000 e lire 240.000 annue stabiliti dal predetto art. 2 sono elevati rispettivamente a L. 348.000, L. 336.000 e L. 324.000 annue.

Testo in vigore dal 14 maggio 1951 al 13 aprile 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;306~art4 · fonte del testo