Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1952 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

L'assegno suppletivo di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e' elevato da L. 90.000 a lire 150.000 annue. Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e della determinazione della sua misura, gli importi di L. 264.000, L. 252.000 e lire 240.000 annue stabiliti dal predetto art. 2 sono elevati rispettivamente a L. 348.000, L. 336.000 e L. 324.000 annue. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 aprile 1952, n. 212

1

La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 25, ultimo comma) che "Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e della determinazione della sua misura, gli importi di lire 348.000, lire 336.000 e lire 324.000 annue, stabiliti dall'art. 4 della legge 4 maggio 1951, n. 306, sono elevati, rispettivamente, a lire 354.240, lire 342.240 e lire 330.240 annue." La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 34) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1951.

Testo in vigore dal 13 aprile 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1952

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1951 al 13 aprile 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 aprile 1952, n. 212

    La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 25, ultimo comma) che "Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e della determinazione della sua misura, gli importi di lire 348.000, lire 336.000 e lire 324.000 annue, stabiliti dall'art. 4 della legge 4 maggio 1951, n. 306, sono elevati, rispettivamente, a lire 354.240, lire 342.240 e lire 330.240 annue." La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 34) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1951.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-05-04;306~art4 · fonte del testo