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A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermita' tubercolare o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura, non riversibile, nella misura di annue L. 84.000 se si tratta di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue L. 40.000 se si tratta di infermita' ascrivibile alle categorie dalla sesta alla ottava della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 645.
Testo in vigore dal 14 maggio 1951 al 12 giugno 1965
