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((A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di super invalidita', e' concesso un assegno di cura, non riversibile, nella misura di annue lire 96.000, se si tratta di infermita' ascrivibile alla voce n. 8 della seconda categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla terza alla quinta e di annue lire 40.000 se si tratta di infermita' ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Dal 1 maggio 1965 l'assegno di cura di cui al comma precedente e' elevato a lire 96.000 annue anche per le infermita' ascrivibili alla terza, quarta e quinta categoria, mentre viene elevato a lire 48.000 annue per le infermita' della sesta, settima ed ottava categoria)).

Testo in vigore dal 12 giugno 1965 al 11 aprile 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 giugno 1965

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1951 al 12 giugno 1965. 9 parole tolte, 74 parole aggiunte.

A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermita' tubercolareaggiunto: , o di sospetta natura tubercolareaggiunto: , che non abbiano assegno di tolto: superinvalidita' aggiunto: super invalidita', e' concesso un assegno di cura, non riversibile, nella misura di annue tolto: L. aggiunto: lire 96.000, se si tratta di infermita' ascrivibile alla voce n. 8 della seconda categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla tolto: seconda alla quinta, aggiunto: terza alla quinta e di annue tolto: L. aggiunto: lire 40.000 se si tratta di infermita' ascrivibile alle categorie dalla sesta tolto: alla ottava aggiunto: all'ottava della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. tolto: 645 aggiunto: 648. Dal 1 maggio 1965 l'assegno di cura di cui al comma precedente e' elevato a lire 96.000 annue anche per le infermita' ascrivibili alla terza, quarta e quinta categoria, mentre viene elevato a lire 48.000 annue per le infermita' della sesta, settima ed ottava categoria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-05-04;306~art5 · fonte del testo