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Nei casi in cui con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, coesistono altre invalidita' pure dovute a causa di servizio, ai titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari e' dovuto un assegno per cumulo di inabilita nella misura indicata dalla tabella F annessa alla citata legge n. 648. Qualora con una inabilita' di seconda categoria coesistono altre minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga una inabilita' di prima categoria, e' dovuto un assegno per cumulo non superiore alla meta', ne' inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della seconda categoria, secondo la gravita' delle minori inabilita' coesistenti. L'assegno per cumulo di cui ai precedenti commi non e' riversibile e si aggiunge a quello per superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di inabilita'.

Testo in vigore dal 14 maggio 1951 al 11 aprile 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;306~art6 · fonte del testo