Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1971 al 9 ottobre 2010. 176 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il primo comma dell'art. 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, e' cosi' modificato: "Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera, di ricovero ai sensi dell'art. 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altra Amministrazione statale, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute presso i singoli Istituti di ricovero - dall'Ente assistenziale previsto dall'art. 2 della citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, o dall'Amministrazione statale che se ne e' assunto l'onere - ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Tali ritenute vanno a favore dell'Ente predetto o delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero. Non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero stesso non e' a totale carico dell'Amministrazione che lo ha, disposto o deriva, dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento". COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-27;993~art6 · fonte del testo