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A favore di coloro che al 1 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria e' concessa, una indennita' speciale non riversibile, di L. 20.000 annue a condizione che a detta data non svolgano comunque attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri. L'indennita' di cui al precedente comma e' corrisposta a domanda, in unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1951.

Testo in vigore dal 14 maggio 1951 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-05-04;306~art7 · fonte del testo