La tredicesima, mensilita' stabilita dalla presente legge assorbe l'indennita' speciale di lire 20.000 annue, prevista dall'art. 7 della legge 4 maggio 1951, n. 306. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 APRILE 1958, N. 474)).
Testo vigente dal 27 maggio 1958
