Il diritto di scritturato previsto ai numeri 1, lettera d), 2, secondo comma, 7, 10 e 11 della tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazione nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e' stabilito in lire 150 per ogni facciata riprodotta. Le somme riscosse per diritto di scritturato sono versate con imputazione all'apposito capitolo 2002 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1970 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, al netto del contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254.

Testo vigente dal 18 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-23;789~art4 · fonte su Normattiva