Art. 1 — Indennità ai dipendenti dello Stato e degli Enti locali in servizio nel territorio di Trieste
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E' autorizzata la spesa di un miliardo di lire per la corresponsione una tantum al personale dello Stato ed al personale degli Enti locali in servizio da almeno tre mesi al 5 ottobre 1954 negli Uffici del territorio di Trieste, di un'indennita' straordinaria pari, rispettivamente, a sei mensilita' dell'indennita' di emergenza spettante fino all'entrata in vigore della presente legge ed a due mensilita' della complessiva retribuzione spettante alla stessa data. L'indennita' spettante al personale degli Enti locali e' corrisposta da questi ultimi con facolta' di chiede ne il rimborso: allo Stato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1955 al 22 dicembre 2008
