Art. 11 (Convenzione Istituto musicale "A.Venturi")
Agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali, che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennita' per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto di ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
