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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a concedere al Consorzio dei Comuni per l'acquedotto del Monferrato, per le opere afferenti alla parte rurale dell'acquedotto medesimo, un contributo straordinario di L. 3.500.000 da corrispondere in rate annali di L. 700.000 pagabili al 1° gennaio di ogni anno dal 1943 al 1947.

[9]All'uopo e' autorizzata la spesa di L. 3.500.000 che sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di L. 700.000 annue per cinque anni, a decorrere dall'esercizio 1942-43.

[10]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a San Rossore, addi' 9 ottobre 1942-XX

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]MUSSOLINI - PARESCHI - DI REVEL

[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 17 novembre 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-10-09;1287~art1 · fonte del testo