La riscossione dei contributi di cui al precedente articolo e' effettuata mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili dagli Uffici provinciali del Tesoro presso le intendenze di finanza competenti territorialmente. Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, alla Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, a seconda della propria competenza, accreditandone l'importo in appositi conti correnti postali rispettivamente intestati al Comitato centrale direttivo dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e alla Presidenza nazionale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Spetta al Comitato centrale direttivo e alla Presidenza nazionale delle rispettive Associazioni di ripartire l'importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, a quello delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.

Testo vigente dal 4 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1598~art2 · fonte del testo