La riscossione del contributo di cui al precedente articolo e' effettuata, mediante ritenuta, diretta sui singoli pagamenti mensili o bimestrali, dall'Opera nazionale ciechi civili. Le somme ritenute sono versate, allo scadere di ciascun esercizio finanziario, all'Unione italiana ciechi.

Testo vigente dal 9 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;589~art2 · fonte del testo