La riscossione del contributo di cui al precedente articolo e' effettuata, mediante ritenuta, diretta sui singoli pagamenti mensili o bimestrali, dall'Opera nazionale ciechi civili. Le somme ritenute sono versate, allo scadere di ciascun esercizio finanziario, all'Unione italiana ciechi.
Testo vigente dal 9 giugno 1965
