Dall'intero ammontare dei tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella A - titolo I - allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e' prelevata l'aliquota del 5 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualita' fra il personale provinciale delle imposte dirette. Il predetto prelievo avra' inizio in coincidenza con il primo riparto trimestrale dei suddetti tributi speciali, diritti e compensi, successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 14 febbraio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-01-26;27~artunico · fonte del testo