Art. 2
I tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella A - titolo I, II e III - allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, modificata dalla presente legge e quelli previsti dalla tabella allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 870, per la parte afferente al personale di collaborazione delle Ipoteche, spettano per intero al personale delle Amministrazioni indicate nelle tabelle medesime, e vanno ripartiti secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.
Testo vigente dal 25 luglio 1957
