Nella eventualita' di disposizioni limitatrici della proprieta' fondiaria appartenente ai privati, che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria, non si terra' conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che saranno venduti alla Cassa per la trasformazione della piccola proprieta' contadina nel triennio previsto dall'art. 1 della presente legge.

Testo vigente dal 24 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2362~art10 · fonte del testo