Il termine di due anni previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, prorogato di altri due anni con la legge di ratifica 22 marzo 1950, n. 144, e' ulteriormente prorogato di un triennio a decorrere dal 20 marzo 1932.
Testo vigente dal 24 dicembre 1952
