Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 sono applicabili quando:

  • 1)l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attivita' manuale alla lavorazione della terra;
  • 2)il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprieta' contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprieta' od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacita' lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
  • 3)l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteuti non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto apezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro ((con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari)).

Testo vigente dal 10 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 10 aprile 1958. 27 parole aggiunte.

… venduto apezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro aggiunto: con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;604~art2 · fonte del testo