In pendenza degli accertamenti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, gli acquirenti, gli enfiteuti e gli altri interessati possono presentare entro il termine di venti giorni dalla stipulazione dell'atto, in luogo delle relative attestazioni, un certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente in territorio, attestante la pendenza della istruttoria, e gli uffici finanziari applicheranno sulla scorta di tale documentazione i benefici fiscali di cui alla presente legge, salvo revisione in caso di decisione negativa sulla sussistenza dei requisiti suddetti.

Testo vigente dal 24 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2362~art5 · fonte del testo