In luogo del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario richiesto ai sensi del 1° comma, lettera b), dell'articolo precedente, puo' essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalita' l'interessato deve presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente.89 Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 agosto 1988, n. 349
8La L. 10 agosto 1988, n. 349 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie indicate nel comma 1, e' elevato a due anni. La disposizione del presente comma si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data indicata nel comma 1 dell'articolo 2". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988".
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' elevato a tre anni"
Testo vigente dal 23 ottobre 1996
