((A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 ottobre 1959, n. 869

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La L. 14 ottobre 1959, n. 869 ha disposto (con l'articolo unico) che "la disposizione di cui all'art. 3, lettera a), della legge 6 agosto 1954, n. 604, deve intendersi nel senso che la dichiarazione quivi richiesta e' dovuta solamente nel caso in cui l'acquirente, permutante ed enfiteuta, ovvero alcuno tra gli appartenenti al suo nucleo familiare, risulti, alla data dell'atto di stipulazione, proprietario od enfiteuta di fondi rustici".

Testo vigente dal 24 giugno 1965

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 giugno 1965

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1959 al 24 giugno 1965. 106 parole tolte, 37 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Peraggiunto: A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla tolto: presente legge aggiunto: legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti tolto: o l'enfiteuta:

tolto: a) debbono dichiarare contestualmente nell'atto quali sono i fondi che a titolo di proprieta' o di enfiteusi sono posseduti da loro e dai membri del nucleo familiare, e inoltre che si trovano nelle condizioni di cui al n. 3 dell'articolo precedente;

tolto: b) debbono produrre insieme con l'atto al aggiunto: e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazioneaggiunto: , insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato tolto: dell'Ispettorato agrario provinciale aggiunto: dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorioaggiunto: , che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai tolto: nn. 1 e 2 dell'articolo precedente. Nel caso di infedelta' delle dichiarazioni del contribuente previste dal comma precedente le parti contraenti sono solidalmente tenute al pagamento dei tributi ordinari; la parte che ha reso la dichiarazione infedele e' altresi' tenuta a corrispondere una sopratassa irriducibile pari all'ammontare dei tributi recuperati aggiunto: numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;604~art3 · fonte del testo