Art. 6
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese agli ufficiali iscritti con il grado di capitano nel ruolo separato e limitato, gia' mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699. Gli ufficiali predetti, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, ricostruita la carriera conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che siano stati promossi i pari grado di ruolo ordinario aventi uguale anzianita'. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento e per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione o che siano stati dichiarati idonei e non prescelti.
Testo vigente dal 22 ottobre 1974
