Art. 3
Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1 gennaio 1971, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, e' riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, attribuendo ad essi, in deroga all'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 408, la promozione al grado di maggiore con effetto dal compimento di sette anni di anzianita' di grado da capitano e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1956. Le promozioni saranno conferite dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio fermo restando i limiti di eta' del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera. I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma, sono attribuiti a richiesta degli interessati. I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1 gennaio 1971, conseguono l'avanzamento al grado di tenente colonnello dopo che siano stati promossi i pari grado del ruolo ordinario aventi uguale anzianita'. Se dichiarati idonei, vengono promossi con decorrenza dal giorno seguente a quello in cui sono stati promossi i predetti pari grado. Nella prima applicazione della norma di cui al precedente comma, i maggiori del ruolo separato e limitato conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che sia stato promosso l'ultimo dei pari grado del ruolo ordinario iscritto nel quadro d'avanzamento a maggiore nell'anno 1968. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.
Testo vigente dal 22 ottobre 1974
