Art. 8
Le disposizioni di cui al precedente articolo 7 si applicano anche agli ufficiali reclutati in base alla legge 26 gennaio 1942, n. 39, che non abbiano fruito di ricostruzione della carriera, riconoscendo l'anzianita' di grado posseduta nella forza armata di provenienza.
Testo vigente dal 22 ottobre 1974
