Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 9
Nei confronti degli ufficiali di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8 non si applica la disposizione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824.
Testo vigente dal 22 ottobre 1974
