L'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste e' punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire. Il giudice, nel pronunciare la condanna, puo' disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni".

Testo vigente dal 24 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art11 · fonte su Normattiva