Secondo il diritto vivente ricorre il delitto di detenzione abusiva d'arma (artt.14, 12 e 10 l.14 ottobre 1974, n.497) e non la contravvenzione di porto di arma comune da sparo (artt. 2 e 4 l.2 ottobre 1967, n.895, art. 699 cod.pen.), nel caso di trasporto di arma su un'autovettura. E pertanto, alla stregua della corretta interpretazione della norma resta esclusa nella fattispecie concreta la denunciata non razionale disparita` di trattamento fra porto illegale e detenzione illegale di armi, risultando, altresi`, superflua ogni ulteriore considerazione sul problema dei rapporti tra la detenzione illegale di un'arma ed il porto illegale di essa a bordo di un'autovettura, problema prospettato dal giudice a quo sulla base del preteso, assorbimento della detenzione-delitto nel porto-contravvenzione, reato che, anche a tutto concedere quanto all'assorbimento, e` da vedersi, invece, come porto-delitto.
Art. 699 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 14 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 12 Nuove norme contro la criminalita'