Il testo dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, e' sostituito dal seguente: "Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila".

Testo vigente dal 22 ottobre 1974

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Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 396/2000

    Questione inammissibile
    28 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità - per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, "nella parte in cui non prevedono un trattamento differenziato tra reato doloso e reato colposo". - Ordinanza n. 145/1998, che ha dichiarato manifestamente infondata questione relativa ai medesimi articoli 10 e 14 della legge n. 497 del 1974.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 10 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 14 Nuove norme contro la criminalita'

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  • Ordinanza n. 145/1998

    Questione infondata
    23 aprile 1998

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto, premesso che - come già rilevato dalla Corte nella sentenza n. 166 del 1982 - la 'ratiò della normativa denunziata (artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante <<Nuove norme contro la criminalità>>), consiste nell'esigenza che l'autorità locale di pubblica sicurezza sia posta in grado di conoscere quali e quante armi si trovino nel territorio di sua competenza, nonché i luoghi in cui sono custodite e i nomi dei detentori; deve escludersi l'irrazionalità della disciplina in esame e si deve riconoscere che la determinazione delle pene, per le ipotesi in cui la possibilità di controllo sia vanificata a causa della omissione in cui sia comunque incorso il detentore delle armi, rientra pienamente nella discrezionalità spettante al legislatore. Pertanto, non risulta alcuna sproporzione tra l'entità della sanzione penale e il disvalore dell'illecito commesso. - Cfr. S. n. 285/1991. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 97 cost. · Art. 10 Nuove norme contro la criminalita'

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  • Ordinanza n. 200/1989

    Questione infondata
    12 aprile 1989

    Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. 166/1982 e O. nn. 34/1983, 36/1984 e 254/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 38 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 10 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 14 Nuove norme contro la criminalita'

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;497~art10 · fonte su Normattiva