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E' vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Testo in vigore dal 24 maggio 1975 al 4 settembre 1977

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art5 · fonte su Normattiva