Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumita' delle persone ((...)), razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. ((Quando il fatto e' commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrita' delle cose, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni)).
Testo vigente dal 10 agosto 2019
