Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 3- ter , secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011], censurato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui limita alla sola violazione di legge, escludendo i vizi della motivazione, la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, con asseritamente irragionevole disparità di trattamento rispetto al procedimento per la confisca, di natura penale, ex art. 12- sexies del d.l. n. 306 del 1992. Le due forme di confisca non sono tra loro comparabili in quanto si inseriscono in procedimenti che hanno delle specifiche peculiarità, sotto il profilo sostanziale e sotto quello processuale. Quanto al piano processuale, è ammessa solo nel giudizio di prevenzione l'impugnazione dinanzi alla Corte d'appello, con doppio grado di merito, con ciò giustificando la limitazione del sindacato sulla motivazione. Dal punto di vista sostanziale, poi, il processo penale ha ad oggetto la verifica di un fatto-reato, mentre il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, invece, concerne l'accertamento della pericolosità sociale. Il sistema delle misure di prevenzione, inoltre, verrebbe stravolto e reso irrazionale dal richiesto accoglimento della questione, giacché si determinerebbe una diversa estensione del sindacato della Corte di Cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità sociale, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento, come appunto è avvenuto nel giudizio a quo . Per l'affermazione secondo cui il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali, v. la citata sentenza n. 321/2004. Per l'affermazione che le forme di esercizio del diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, v. la citata sentenza n. 321/2004 e le citate ordinanze nn. 352/2003 e 132/2003. Per l'affermazione della conformità ai principi costituzionali delle misure di prevenzione, anche alla luce delle riforme operate nel 2008 e nel 2009, v. la citata sentenza n. 21/2012 e la citata ordinanza n. 216/2012. Per l'affermazione delle profonde differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di prevenzione: la prima ricollegata a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo; la seconda riferita a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato, v. la citata ordinanza n. 275/1996. Per l'affermazione che le peculiarità del procedimento di prevenzione devono essere valutate alla luce della specifica ratio della confisca in esame, che, da un lato, comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione, consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo e, dall'altro, a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso, v. le citate sentenze nn. 21/2012 e 335/1996.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 10 codice antimafia
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 4, commi 6 e 10, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e degli artt. 2- ter , commi 1 e 3, e 3- ter , comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nella parte in cui prevedono che i procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, debbano svolgersi - tanto in primo grado che in appello - con rito camerale, non consentendone così la trattazione in udienza pubblica in presenza di una richiesta degli interessati. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 93 del 2010, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione del medesimo parametro evocato dall'odierno rimettente, l'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e l'art. 2- ter della legge n. 575 del 1965, «nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica». Con tale dichiarazione di illegittimità costituzionale - riferendosi essa ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione tanto personali che patrimoniali ed al di là del più ampio complesso di disposizioni oggi coinvolte nello scrutinio - risulta rimossa dall'ordinamento, con efficacia ex tunc , la norma contro cui si rivolgono le censure del giudice a quo , con la conseguenza che la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto. Tale profilo di inammissibilità è poi assorbente rispetto a quello, pur riconoscibile, che deriva dal difetto di rilevanza, nel giudizio a quo , della questione concernente il giudizio di primo grado, non risultando dall'ordinanza di rimessione che sia stata formulata nel precedente grado di giudizio alcuna istanza di trattazione in forma pubblica del procedimento. - Per ipotesi di manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta mancanza di oggetto, v., ex plurimis , le richiamate ordinanze n. 306 e n. 78 del 2010 e, con riguardo a questione analoga a quella in esame, sentenza n. 80 del 2011.
Art. 117 cost. · Art. 2-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 3-ter ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1982
urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art3ter · fonte su Normattiva